(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona  che
percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere: 
   a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il 
      beneficiario   effettivo   e'   una   societa'   che   possiede
      direttamente o  indirettamente  almeno  il  10  per  cento  del
      capitale della societa' che paga i dividendi; 
   b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri 
      casi. 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della  societa'  per
gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili,  ad
eccezione dei crediti, nonche'  i  redditi  di  altre  quote  sociali
assoggettati al medesimo regime  fiscale  dei  redditi  delle  azioni
secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente  la  societa'
distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la societa' che paga i  dividendi,  sia  un'attivita'  industriale  o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
la   partecipazione   generatrice   dei   dividendi   si   ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato. 
6. Nonostante l'ultima frase del paragrafo 5 del  presente  Articolo,
una societa' residente di  uno  Stato  contraente  che  possiede  una
stabile  organizzazione  nell'altro  Stato  contraente  puo'   essere
assoggettata ad imposta in detto altro Stato in aggiunta  all'imposta
sugli utili. Tuttavia, detta imposta non puo' eccedere il 5 per cento
della quota  degli  utili  della  societa'  assoggettata  ad  imposta
nell'altro Stato contraente.