(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2.  Tuttavia,  tali  interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
Contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare  lordo  degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli   interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da  imposta  in
detto Stato se: 
   a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato 
      contraente o di un suo ente locale; o 
   b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro stato 
      contraente o ad un suo ente locale; o 
   c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi 
      gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi
      concessi in applicazione di  accordi  conclusi  tra  i  Governi
      degli Stati contraenti. 
4. Ai fini del presente articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  i  redditi
provengono. 
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  in  uno
Stato contraente, eserciti  nell'altro  Stato  contraente  dal  quale
provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o  commerciale
per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
credito generatore degli interessi si  ricolleghi  effettivamente  ad
esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione, o  una  base  fissa,  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul  quale  sono  pagati  gli  interessi  e  tali
interessi sono a carico della stabile  organizzazione  o  della  base
fissa, gli interessi stessi si considerano  provenienti  dallo  Stato
contraente in cui e' situata la  stabile  organizzazione  o  la  base
fissa. 
7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono stati pagati, eccede quello che  sarebbe  stato  convenuto
tra il debitore e il beneficiario  effettivo  in  assenza  di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascun Stato contraente e  tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione.