(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni possono essere  tassati  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni
ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi'  applicata  non  puo'
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi i  programmi  di  computer,  le  pellicole
cinematografiche, di brevetti, marchi di  fabbrica  o  di  commercio,
disegni o  modelli,  progetti,  formule  o  processi  segreti  o  per
informazioni   (know-how)   concernenti   esperienze   di   carattere
industriale, commerciale o  scientifico  nonche'  per  pagamenti  per
l'uso  o  la  concessione  in  uso   di   attrezzature   industriali,
commerciali o scientifiche. 
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso  in  cui
il  beneficiario  effettivo  dei  canoni,  residente  in  uno   Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attivita commerciale o industriale per mezzo di  una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso, i canoni  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa  residente  o
non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa cui si ricollegano  effettivamente  i
diritti  o  i  beni  generatori  dei  canoni,  i  canoni  stessi   si
considerano provenienti dallo Stato in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione o base fissa. 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita'  alla  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.