(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio  di  una  libera  professione  o  da  altre  attivita'
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto  in  detto
Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro
Stato contraente,  di  una  base  fissa  per  l'esercizio  delle  sue
attivita'. Se egli  dispone  di  tale  base  fissa,  i  redditi  sono
imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura  in
cui sono imputabili a detta base fissa. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.