Articolo 18 PENSIONI E ANNUALITA' Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni, le annualita' e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego nonche' le annualita' pagate a tale residente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.