(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                        PENSIONI E ANNUALITA' 
   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  19,  le
pensioni, le annualita' e le altre remunerazioni analoghe, pagate  ad
un residente di uno Stato  contraente  in  relazione  ad  un  cessato
impiego nonche' le annualita' pagate a tale residente sono imponibili
soltanto in questo Stato. 
   Il  termine   "annualita'"   designa   le   somme   fisse   pagate
periodicamente a date stabilite vita natural durante  oppure  per  un
periodo di tempo determinato o  determinabile  in  dipendenza  di  un
obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un  adeguato  e
pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.