(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente  Convenzione  si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul  reddito  le  imposte  prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
   a) per quanto concerne la Repubblica Italiana: 
      1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
      2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
      3) l'imposta locale sui redditi, 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
   (qui di seguito indicare quali "imposta italiana") 
   b) per quanto concerne la Repubblica del Kazakhstan: le imposte 
      sugli utili e sul reddito ai sensi delle seguenti leggi: 
      1) il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione di Utili e 
         Reddito delle Imprese", 
      2) il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione del Reddito 
         delle Persone Fisiche", 
      ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
   (qui di seguito indicare quali "imposta Kazakha"). 
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di  natura
identica o analoga che si aggiungeranno  dopo  la  data  della  firma
della Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti si  comunicheranno  le
modifiche sostanziali apportate  alle  loro  rispettive  legislazioni
fiscali.