(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                       PROFESSORI E INSEGNANTI 
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni  temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo
scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso  una  universita',
collegio,  scuola  od  altro  analogo  istituto  e  che  e'   o   era
immediatamente prima di tale soggiorno,  residente  dell'altro  Stato
contraente e' esente da imposta  nel  detto  primo  Stato  contraente
limitatamente  alle   remunerazioni   derivanti   dall'attivita'   di
insegnamento o di ricerca. 
2. Il presente articolo  non  si  applica  al  reddito  derivante  da
attivita' di  ricerca  qualora  la  ricerca  e'  effettuata  non  nel
pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o
piu' persone determinate.