(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione  sono   imponibili
soltanto in questo Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente sia un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   sia   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse.  In
tal caso gli elementi di reddito  sono  imponibili  nell'altro  Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
3. Se, in  conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  i
soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati
i redditi di cui al  paragrafo  1,  i  corrispettivi  delle  predette
operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a
questi ultimi corrispettivi. In  tal  caso,  la  parte  eccedente  e'
imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente, tenuto conto  delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.