Articolo 23 DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Kazakhstan, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Kazakhstan, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota della imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne il Kazakhstan: a) se un residente del Kazakhstan ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Kazakhstan dedurra' dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potra' tuttavia eccedere la quota dell'imposta sui redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia. b) se un residente del kazakhstan ritrae redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia, il Kazakhstan puo' includere detto reddito nella base imponibile, ma soltanto allo scopo di determinare l'aliquota d'imposta su detti altri redditi assoggettati ad imposta in Kazakhstan.