(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
          DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede
elementi di reddito che sono imponibili in Kazakhstan, l'Italia,  nel
calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo  2
della presente Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di
tali  imposte  detti  elementi  di  reddito,  a  meno  che   espresse
disposizioni   della   presente    Convenzione    non    stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Kazakhstan, ma  l'ammontare
della deduzione non puo' eccedere la  quota  della  imposta  italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli  stessi  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito
venga assoggettato in  Italia  ad  imposizione  mediante  ritenuta  a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito  in  base
alla legislazione italiana. 
3. Per quanto concerne il Kazakhstan: 
   a)  se  un  residente  del  Kazakhstan  ritrae  redditi  che,   in
conformita'  alle  disposizioni  della  presente  Convenzione,   sono
imponibili in Italia, il Kazakhstan dedurra'  dall'imposta  prelevata
sui redditi di detto residente  un  ammontare  pari  all'imposta  sul
reddito pagata in Italia. Tale deduzione non potra' tuttavia eccedere
la quota dell'imposta sui redditi, calcolata prima  della  deduzione,
corrispondente al reddito imponibile in Italia. 
   b)  se  un  residente  del  kazakhstan  ritrae  redditi  che,   in
conformita'  alle  disposizioni  della  presente  Convenzione,   sono
imponibili soltanto in Italia, il  Kazakhstan  puo'  includere  detto
reddito nella base imponibile, ma soltanto allo scopo di  determinare
l'aliquota d'imposta su detti altri redditi assoggettati  ad  imposta
in Kazakhstan.