(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti rela-
tive alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui  la
tassazione  che  tali  leggi  prevedono   non   e'   contraria   alla
Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene  limitato  dall'Articolo  1.  Le  informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od  autorita'  (ivi
compresi  i  tribunali  e  gli  organi   amministrativi)   incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle  imposte  previste  dalla
Convenzione, delle procedure  e  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati  per  tali  imposte.
Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni
soltanto  per  questi  fini.  Esse  potranno   servirsi   di   queste
informazioni nel corso  di  udienze  pubbliche  di  tribunali  o  nei
giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
   a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria 
      legislazione o alla propria prassi amministrativa  o  a  quelle
      dell'altro Stato contraente; 
   b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in 
      base alla propria  legislazione  o  nel  quadro  della  propria
      normale prassi amministrativa  o  di  quelle  dell'altro  Stato
      contraente; 
   c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto 
      commerciale,   industriale,   professionale   o   un   processo
      commerciale oppure informazioni la  cui  comunicazione  sarebbe
      contraria all'ordine pubblico.