(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
                              RIMBORSI 
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello  Stato  di
cui esso e' residente qualora il diritto  alla  percezione  di  dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 
2. Le istanze di rimborso, da  prodursi  in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente  di  cui  il  contribuente
residente certificante, che sussistono le  condizioni  richieste  per
aver diritto  all'applicazione  delle  esenzioni  o  delle  riduzioni
previste dalla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, in conformita' delle  disposizioni  dell'articolo  25
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente
articolo.