(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                      LIMITAZIONE DEI BENEFICI 
   Una persona residente di uno Stato contraente che  ritrae  redditi
dell'altro Stato contraente non ha diritto alle esenzioni fiscali  in
detto altro  Stato  ancorche'  previste  dalla  presente  Convenzione
qualora lo scopo  principale  o  uno  degli  scopi  principali  della
persona interessata dalla produzione  o  dall'attribuzione  di  detti
elementi di reddito  sia  stato  quello  di  trarre  vantaggio  dalle
disposizioni della presente Convenzione. 
   Nell'adottare  decisioni   ai   sensi   del   presente   Articolo,
l'autorita' o le autorita' competenti hanno  diritto  a  considerare,
tra gli altri elementi, l'ammontare  e  la  natura  del  reddito,  le
circostanze  in  cui  il  reddito  e'  stato  prodotto,  l'intenzione
espressa dalle parti coinvolte nella transazione, nonche' l'identita'
e la residenza delle persone che, di diritto o di fatto, direttamente
o indirettamente, controllano o sono i beneficiari effettivi (i)  del
reddito o (ii) le persone che sono residenti dello Stato contraente o
degli Stati contraenti e che sono interessate dal pagamento  o  dalla
percezione di detti redditi.