(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
   a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e  comprende
le zone al  di  fuori  del  mare  territoriale  dell'Italia  che,  in
conformita'  del  diritto  consuetudinario  internazionale  e   della
legislazione italiana concernente l'esplorazione  e  lo  sfruttamento
delle  risorse  naturali,  possono  essere  considerate   come   zone
all'interno  delle  quali  possono  essere   esercitati   i   diritti
dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino  e  le
risorse naturali; 
   b) il termine "Kazakhstan" designa la Repubblica  del  Kazakhstan.
Usato in senso geografico, il termine "kazakhstan" comprende il  mare
territoriale, nonche' la zona economica esclusiva  e  la  piattaforma
continentale su cui il Kazakhstan, per alcuni scopi, puo'  esercitare
diritti sovrani in conformita' del diritto internazionale ed  in  cui
e' applicabile la legislazione relativa alle imposte Kazakhe, 
   c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro   Stato
contraente" designano, come  il  contesto  richiede,  l'Italia  o  il
Kazakhstan; 
   d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le  societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
   e) il termine "societa'" designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione e, nel caso del Kazakhstan, comprende,  ad  esempio,
una societa' per azioni, una societa' a  responsabilita'  limitata  o
qualsiasi  altra  persona   giuridica   o   organizzazione   che   e'
assoggettata ad imposta sugli utili; 
   f) le espressioni "impresa di uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
   g)  l'espressione  "traffico  internazionale"  designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da  parte  di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente,  ad
eccezione del caso in cui la nave  o  l'aeromobile  siano  utilizzati
esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; 
   h) il termine "nazionali" designa: 
   i) le persone fisiche che  hanno  la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
   ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone,   e   le
associazioni costituite in conformita' della legislazione  in  vigore
in uno Stato contraente; 
   i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
   i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze, 
   ii) per quanto concerne il Kazakhstan, il Ministro delle Finanze o
il suo rappresentante autorizzato. 
2. Per  l'applicazione  della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
Contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che  il
contesto non richieda una diversa interpretazione.