Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformita' del diritto consuetudinario internazionale e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali; b) il termine "Kazakhstan" designa la Repubblica del Kazakhstan. Usato in senso geografico, il termine "kazakhstan" comprende il mare territoriale, nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui il Kazakhstan, per alcuni scopi, puo' esercitare diritti sovrani in conformita' del diritto internazionale ed in cui e' applicabile la legislazione relativa alle imposte Kazakhe, c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Kazakhstan; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione e, nel caso del Kazakhstan, comprende, ad esempio, una societa' per azioni, una societa' a responsabilita' limitata o qualsiasi altra persona giuridica o organizzazione che e' assoggettata ad imposta sugli utili; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze, ii) per quanto concerne il Kazakhstan, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.