Articolo 31 DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; e b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Roma, il 22 settembre 1994, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese, Kazakha e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Parte di provvedimento in formato grafico