(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
                              DENUNCIA 
   La presente Convenzione  rimarra'  in  vigore  finche'  non  sara'
denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno  Stato  contraente
puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine di  ciascun  anno  solare
che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la
Convenzione cessera' di avere effetto: 
   a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme 
      realizzate il o successivamente al 1 gennaio  dell'anno  solare
      successivo a quello nel quale e' stata notificata la  denuncia;
      e 
   b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte 
      relative   ai   periodi   d'imposta   che   iniziano   il,    o
      successivamente al 1  gennaio  dell'anno  solare  successivo  a
      quello nel quale e' stata notificata la denuncia. 
IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente   autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 
FATTA a Roma, il 22  settembre  1994,  in  duplice  esemplare,  nelle
lingue italiana, inglese, Kazakha e  russa,  tutti  i  testi  facenti
egualmente  fede,  ma  prevalendo  il  testo  inglese  in   caso   di
contestazione. 
    

     PER IL GOVERNO DELLA                   PER IL GOVERNO DELLA
     REPUBBLICA ITALIANA                  REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

    

              Parte di provvedimento in formato grafico