PROTOCOLLO Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (qui di seguito la "Convenzione"). All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1 - Con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 3: In caso sussistano dubbi circa il luogo in cui e' situata la sede di direzione effettiva di una persona, le autorita' competenti faranno del loro meglio per concordare il luogo in cui e' situata la sede di direzione effettiva di detta persona. Ai fini della Convenzione, una persona sara' considerata residente dello Stato in cui e' situata la sede convenuta di direzione effettiva. Ma se le autorita' competenti non sono in grado di raggiungere un accordo, la persona sara' considerata residente di nessuno degli Stati al fine di trarre i benefici previsti dalla presente Convenzione 2 - Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3: Nel determinare le spese attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente, sara' ammessa una ragionevole ripartizione tra un residente di uno Stato contraente ed una stabile organizzazione di detto residente situata nell'altro Stato contraente delle spese adeguatamente documentate sostenute per gli scopi delle attivita' del residente stesso. Dette spese comprendono le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, le spese connesse alla ricerca ed allo sviluppo, gli interessi e le spese di direzione, consulenza o assistenza tecnica, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. Non e' ammessa alcuna deduzione relativa a somme pagate o attribuite da una stabile organizzazione di un'impresa alla sede centrale dell'impresa o ad altri uffici del residente a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di provvigioni per specifici servizi resi o per attivita' di direzione, oppure a titolo di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione. Gli utili d'impresa attribuiti ad una stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 3 - Con riferimento all'Articolo 9: Qualora, in conformita' dell'Articolo 9, da parte di uno Stato contraente sia stata effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, oppure in base alle disposizioni dei paragrafi 3 e 9 del presente Protocollo, attuale variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla amministrazione fiscale dello Stato. Tali variazioni si effettueranno in conformita' alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 ed ai paragrafi 8 e 9 del presente Protocollo. 4 - Con riferimento agli Articoli 11 e 12: Gli Stati contraenti convengono che qualora il Kazakhstan concordi un'aliquota inferiore al 10 per cento previsto dal paragrafo 2 dell'Articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'Articolo 12 in qualsiasi Convenzione tra il Kazakhstan ed un terzo Stato che sia membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e detta Convenzione entri in vigore prima o dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'autorita' competente del Kazakhstan comunichera' alla autorita' competente italiana i termini dei relativi paragrafi della Convenzione con detto terzo Stato immediatamente dopo l'entrata in vigore di detta Convenzione e detta aliquota inferiore d'imposta sostituira' il 10 per cento previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 11 o al paragrafo 2 dell'Articolo 12, a seconda dei casi, della presente Convenzione ed avra' effetto a partire dalla data di entrata in vigore di detta Convenzione o, se piu' favorevole, della presente Convenzione. 5 - Con riferimento all'Articolo 12: Nel caso in cui un residente di uno Stato contraente riceva pagamenti per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, da fonti situate nell'altro Stato contraente, detto residente puo' scegliere di essere assoggettato ad imposta nello Stato contraente da cui provengono i canoni, come se il diritto o bene generatore di tali canoni si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o base fissa in detto Stato contraente. In tal caso, le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14 della presente Convenzione, si applicano al reddito ed alle deduzioni attribuibili a detto diritto o bene, a seconda dei casi. 6 - Con riferimento all'Articolo 14: Nel caso in cui il reddito descritto all'Articolo 14 e' attribuito ad una base fissa, il reddito attribuibile ai servizi puo' essere tassato in detto Stato (e le spese attribuite ai servizi) in conformita' di principi simili a quelli dell'Articolo 7 al fine di determinare l'ammontare degli utili d'impresa e delle spese e di attribuire gli utili d'impresa e le spese ad una stabile organizzazione. 7 - Con riferimento all'Articolo 19: Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), come pure ai corrispondenti enti pubblici Kazakhi sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 8 - Con riferimento all'Articolo 25: In caso in cui difficolta' o contestazioni relative all'interpretazione della Convenzione non possono essere risolte dalle autorita' competenti ai sensi dell'Articolo 25, il caso puo', qualora le autorita' competenti ed il/i contribuente/i concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente dichiari per iscritto di essere vincolato dalla decisione della commissione di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare sara' vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto caso. Le procedure saranno stabilite tra gli Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'Articolo 25, e sulla base di uno scambio di note tra le due autorita' competenti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno dopo che le autorita' competenti le avranno convenute attraverso uno scambio di note. 9 - Con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1: All'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 10 - Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4, all'Articolo 11, paragrafo 4, all'Articolo 12, paragrafo 4 ed all'Articolo 22, paragrafo 2: L'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata nel senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 11 - Con riferimento all'Articolo 30, paragrafo 3: Dette disposizioni non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione. FATTA a Roma, il 22 settembre 1994, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana, Kazakha e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN Parte di provvedimento in formato grafico