(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
   Alla Convenzione tra il Governo della  Repubblica  italiana  e  il
Governo  della  Repubblica  del  Kazakhstan  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
evasioni fiscali (qui di seguito la "Convenzione"). 
   All'atto della firma della Convenzione conclusa  in  data  odierna
tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo   della
Repubblica  del  Kazakhstan,  i  sottoscritti  hanno  concordato   le
seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 
   1 - Con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 3: 
   In caso sussistano dubbi circa il luogo in cui e' situata la  sede
di direzione  effettiva  di  una  persona,  le  autorita'  competenti
faranno del loro meglio per concordare il luogo in cui e' situata  la
sede  di  direzione  effettiva  di  detta  persona.  Ai  fini   della
Convenzione, una persona sara' considerata residente dello  Stato  in
cui e' situata la sede convenuta di direzione  effettiva.  Ma  se  le
autorita' competenti non sono in grado di raggiungere un accordo,  la
persona sara' considerata residente di nessuno degli Stati al fine di 
trarre i benefici previsti dalla presente Convenzione 
   2 - Con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3: 
   Nel   determinare   le   spese   attribuibili   ad   una   stabile
organizzazione in uno Stato contraente, sara' ammessa una ragionevole
ripartizione tra un residente di uno Stato contraente ed una  stabile
organizzazione di detto residente situata nell'altro Stato contraente
delle spese adeguatamente documentate sostenute per gli  scopi  delle
attivita' del residente stesso. Dette spese comprendono le  spese  di
direzione e le spese generali di amministrazione, le  spese  connesse
alla ricerca ed allo sviluppo, gli interessi e le spese di direzione,
consulenza o assistenza tecnica, sia nello Stato in cui e' situata la
stabile organizzazione, sia altrove. Non e' ammessa alcuna  deduzione
relativa a somme pagate o attribuite da una stabile organizzazione di
un'impresa alla sede centrale dell'impresa  o  ad  altri  uffici  del
residente a titolo di canoni, compensi o altri  simili  pagamenti  in
corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o  a  titolo  di
provvigioni per specifici servizi resi o per attivita' di  direzione,
oppure a titolo di interessi su  prestiti  in  favore  della  stabile
organizzazione.  Gli  utili  d'impresa  attribuiti  ad  una   stabile
organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso  metodo,  a
meno che non esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per  procedere
diversamente. 
   3 - Con riferimento all'Articolo 9: 
   Qualora, in conformita' dell'Articolo 9, da  parte  di  uno  Stato
contraente sia stata effettuata una rideterminazione nei confronti di
una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui  riconosca
che  tale  rideterminazione  rispecchia  intese  o   condizioni   che
sarebbero state accettate tra persone indipendenti,  oppure  in  base
alle disposizioni dei  paragrafi  3  e  9  del  presente  Protocollo,
attuale variazioni corrispondenti nei  confronti  delle  persone  che
sono in  relazione  con  detta  persona  e  che  sono  soggette  alla
amministrazione fiscale dello Stato. Tali variazioni si effettueranno
in conformita' alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 ed ai
paragrafi 8 e 9 del presente Protocollo. 
   4 - Con riferimento agli Articoli 11 e 12: 
   Gli Stati contraenti convengono che qualora il Kazakhstan concordi
un'aliquota inferiore al  10  per  cento  previsto  dal  paragrafo  2
dell'Articolo 11 o dal paragrafo  2  dell'Articolo  12  in  qualsiasi
Convenzione tra il Kazakhstan  ed  un  terzo  Stato  che  sia  membro
dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo  Sviluppo  Economico,  e
detta Convenzione entri in vigore prima o dopo la data di entrata  in
vigore  della  presente  Convenzione,  l'autorita'   competente   del
Kazakhstan comunichera' alla autorita' competente italiana i  termini
dei relativi  paragrafi  della  Convenzione  con  detto  terzo  Stato
immediatamente dopo l'entrata in vigore di detta Convenzione e  detta
aliquota inferiore d'imposta sostituira' il 10 per cento previsto  al
paragrafo 2 dell'Articolo 11 o al paragrafo  2  dell'Articolo  12,  a
seconda dei casi, della  presente  Convenzione  ed  avra'  effetto  a
partire dalla data di entrata in vigore di detta  Convenzione  o,  se
piu' favorevole, della presente Convenzione. 
   5 - Con riferimento all'Articolo 12: 
   Nel caso in cui  un  residente  di  uno  Stato  contraente  riceva
pagamenti per  l'uso,  o  la  concessione  in  uso,  di  attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche, da fonti situate  nell'altro
Stato  contraente,  detto  residente   puo'   scegliere   di   essere
assoggettato ad imposta nello Stato contraente da  cui  provengono  i
canoni, come se il diritto  o  bene  generatore  di  tali  canoni  si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o base  fissa
in detto Stato contraente. In tal caso, le disposizioni dell'Articolo
7 o dell'Articolo 14 della  presente  Convenzione,  si  applicano  al
reddito ed alle deduzioni attribuibili a  detto  diritto  o  bene,  a
seconda dei casi. 
   6 - Con riferimento all'Articolo 14: 
   Nel caso in cui il reddito descritto all'Articolo 14 e' attribuito
ad una base fissa, il reddito attribuibile  ai  servizi  puo'  essere
tassato in  detto  Stato  (e  le  spese  attribuite  ai  servizi)  in
conformita' di principi simili a quelli dell'Articolo 7  al  fine  di
determinare l'ammontare degli utili d'impresa  e  delle  spese  e  di
attribuire  gli  utili  d'impresa  e  le   spese   ad   una   stabile
organizzazione. 
   7 - Con riferimento all'Articolo 19: 
   Con  riferimento  ai  paragrafi  1  e  2  dell'Articolo   19,   le
remunerazioni pagate  ad  una  persona  fisica  in  corrispettivo  di
servizi resi all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) e
all'Ente  Italiano  per  il  Turismo   (E.N.I.T.),   come   pure   ai
corrispondenti enti  pubblici  Kazakhi  sono  incluse  nel  campo  di
applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 
   8 - Con riferimento all'Articolo 25: 
   In   caso   in   cui   difficolta'   o   contestazioni    relative
all'interpretazione della  Convenzione  non  possono  essere  risolte
dalle autorita' competenti ai sensi dell'Articolo 25, il  caso  puo',
qualora le autorita' competenti ed  il/i  contribuente/i  concordino,
essere sottoposto ad arbitrato,  a  condizione  che  il  contribuente
dichiari per iscritto  di  essere  vincolato  dalla  decisione  della
commissione di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato
in un caso particolare sara' vincolante per entrambi  gli  Stati  con
riferimento a detto caso. Le  procedure  saranno  stabilite  tra  gli
Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'Articolo 25, e sulla base di  uno
scambio di note tra le due autorita' competenti. Le disposizioni  del
presente paragrafo si applicheranno dopo che le autorita'  competenti
le avranno convenute attraverso uno scambio di note. 
   9 - Con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1: 
   All'espressione  "indipendentemente  dai  ricorsi  previsti  dalla
legislazione nazionale" si attribuisce  il  significato  secondo  cui
l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la
procedura   contenziosa   nazionale,   che   va,   in   ogni    caso,
preventivamente  instaurata,   laddove   la   controversia   concerne
un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 
   10 - Con riferimento all'articolo 10,  paragrafo  4,  all'Articolo
11, paragrafo 4, all'Articolo 12, paragrafo  4  ed  all'Articolo  22,
paragrafo 2: 
   L'ultima frase ivi contenuta  non  puo'  essere  interpretata  nel
senso che non tiene conto dei principi stabiliti agli Articoli 7 e 14
della presente Convenzione. 
   11 - Con riferimento all'Articolo 30, paragrafo 3: 
   Dette disposizioni non pregiudicano  il  diritto  delle  autorita'
competenti degli Stati contraenti di stabilire,  di  comune  accordo,
procedure  diverse  per  l'applicazione  delle  riduzioni   d'imposta
previste dalla presente Convenzione. 
FATTA a Roma, il 22  settembre  1994,  in  duplice  esemplare,  nelle
lingue inglese, italiana, Kazakha e  russa,  tutti  i  testi  facenti
egualmente  fede,  ma  prevalendo  il  testo  inglese  in   caso   di
contestazione. 
    

PER IL GOVERNO DELLA               PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA              REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

    

              Parte di provvedimento in formato grafico