SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa circa l'Articolo 30. Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione della Convenzione a partire dal 1 gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2 di detto Articolo, puo' essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore della Convenzione avvenga prima del 1 gennaio 1998. Diversamente, qualora l'entrata in vigore avesse luogo dopo il 1 gennaio 1998, non sara' possibile mantenere la data del 1 gennaio 1994 di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione si applicheranno nel modo seguente: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno in cui la presente Convenzione entra in vigore. Di conseguenza, a nome del Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti si impegnino per una sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo e del testo dello Scambio di Note. Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano considerate come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico SCAMBIO DI NOTE (RISPOSTA) Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna del seguente tenore: "Eccellenza, ho l'onore di riferirmi alla Convenzione ed al Protocollo tra la Repubblica del Kazakhstan e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmati oggi a Roma e desidero enunciare per conto del Governo del Kazakhstan la nostra intesa circa l'Articolo 30. Il Governo del Kazakhstan ritiene che l'applicazione della Convenzione a partire dal 1 gennaio 1994, prevista dal paragrafo 2 di detto Articolo, puo' essere mantenuta solamente nel caso in cui l'entrata in vigore della Convenzione avvenga prima del 1 gennaio 1998. Diversamente, qualora l'entrata in vigore avesse luogo dopo il 1 gennaio 1998, non sara' possibile mantenere la data del 1 gennaio 1994 di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 30 e le disposizioni della Convenzione si applicheranno nel modo seguente: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo al mese in cui la Convenzione entra in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno in cui la presente Convenzione entra in vigore. Di conseguenza, a nome del Governo del Kazakhstan, propongo che i Governi degli Stati contraenti si impegnino per una sollecita ratifica della Convenzione, del Protocollo e del testo dello Scambio di Note. Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione da parte del Governo Italiano della proposta di cui sopra, siano considerate come un accordo tra i due Governi in ordine alle questioni sopra richiamate. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della piu' alta considerazione". Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Italiana concorda con quanto proposto. Colgo l'occasione per inviare all'Eccellenza Vostra i sensi della piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico