(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione, "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
   a) una sede di direzione; 
   b) una succursale; 
   c) un ufficio; 
   d) un'officina; 
   e) un laboratorio; 
   f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni 
      altro luogo di estrazione di risorse naturali; 
   g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o i 
      servizi di supervisione ad essi collegati, ma solo quando detto
      cantiere o detta installazione abbia durata superiore a  dodici
      mesi o detti servizi si protraggono per un periodo superiore  a
      dodici mesi; 
   h) una installazione o una struttura utilizzate a scopo di 
      esplorazione di risorse naturali o i servizi di supervisione ad
      esse collegati  o  un  impianto  di  perforazione  o  una  nave
      utilizzati a scopo di esplorazione di risorse naturali, purche'
      tale installazione o struttura siano utilizzate per un  periodo
      superiore a 12 mesi  o  tali  servizi  si  protraggano  per  un
      periodo superiore a 12 mesi; e 
   i) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, 
      effettuata da un residente per mezzo di impiegati  o  di  altro
      personale a tale scopo  assunti  dal  residente,  purche'  tali
      attivita' si protraggono nel paese (per lo  stesso  progetto  o
      per un progetto collegato) per un periodo superiore a 12 mesi. 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
   a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di 
      esposizione o di consegna  di  beni  o  di  merci  appartenenti
      all'impresa; 
   b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati 
      ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
   c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate 
      ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
   d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di 
      acquistare beni o merci o di raccogliere  informazioni  per  la
      impresa; 
   e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli 
      fini di  pubblicita',  di  fornire  informazioni,  di  ricerche
      scientifiche o di  attivita'  analoghe  che  abbiano  carattere
      preparatorio o ausiliario. 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le  permettono
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui  le
attivita' di detta persona siano limitate all'acquisto di beni  o  di
merci per l'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa ha una stabile  organizzazione  in
uno Stato contraente per il  solo  fatto  che  essa  vi  esercita  la
propria attivita' per mezzo di un  mediatore,  di  un  commissionario
generale o di  ogni  altro  intermediario  che  goda  di  uno  status
indipendente, a condizione che  dette  persone  agiscano  nell'ambito
della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.