Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione, ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a: a) detta stabile organizzazione; b) vendite in detto altro Stato di beni o di merci della stessa natura di quelli venduti per mezzo di detta stabile organizzazione; c) altre attivita' commerciali svolte in detto altro Stato della stessa natura di quelle effettuate per mezzo di detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 5. Qualora le informazioni disponibili o prontamente ottenibili da parte delle autorita' competenti di uno Stato contraente si dimostrino insufficienti per determinare gli utili o le spese di una stabile organizzazione, detti utili o spese possono essere calcolati in conformita' della legislazione fiscale di detto Stato. Ai fini del presente paragrafo 5, si considera che le informazioni sono prontamente ottenibili qualora il contribuente fornisca le suddette informazioni all'autorita' competente che le ha richieste entro 91 giorni dalla istanza scritta inviata da parte dell'autorita' competente. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.