(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
                         UTILI DELLE IMPRESE 
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, a meno  che  l'impresa  non  svolga  la  sua
attivita' nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione, ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo  la  sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a: 
   a) detta stabile organizzazione; 
   b) vendite in detto altro Stato di beni o di merci della stessa 
      natura  di  quelli  venduti  per   mezzo   di   detta   stabile
      organizzazione; 
   c) altre attivita' commerciali svolte in detto altro Stato della 
      stessa natura di quelle effettuate per mezzo di  detta  stabile
      organizzazione. 
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa  di
uno  Stato  contraente  svolge  la  sua  attivita'  nell'altro  Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in
ciascuno  Stato  contraente  vanno   attribuiti   a   detta   stabile
organizzazione gli utili che  si  ritiene  sarebbero  stati  da  essa
conseguiti se si fosse trattato di  un'impresa  distinta  e  separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in  condizioni  identiche  o
analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione. 
3. Nella determinazione degli utili  di  una  stabile  organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione,  sia  nello  Stato  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile  organizzazione
per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 
5. Qualora le informazioni disponibili o  prontamente  ottenibili  da
parte  delle  autorita'  competenti  di  uno  Stato   contraente   si
dimostrino insufficienti per determinare gli utili o le spese di  una
stabile organizzazione, detti utili o spese possono essere  calcolati
in conformita' della legislazione fiscale di detto Stato. Ai fini del
presente  paragrafo  5,  si  considera  che  le   informazioni   sono
prontamente ottenibili qualora il contribuente fornisca  le  suddette
informazioni all'autorita' competente che le ha  richieste  entro  91
giorni  dalla  istanza  scritta  inviata  da   parte   dell'autorita'
competente. 
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli  utili  da  attribuire  alla
stabile organizzazione sono determinati  annualmente  con  lo  stesso
metodo, a meno che non  esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per
procedere diversamente. 
7. Quando gli  utili  comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente articolo.