(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio in traffico  internazionale  di
navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata  nello  Stato  contraente  in  cui  si  trova  il  porto   di
immatricolazione della nave, oppure,  in  mancanza  di  un  porto  di
immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui   e'   residente
l'esercente la nave. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione ad  un  fondo  comune  (pool),  ad  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.