Art. 6.
  1.  In  attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree
infermieristiche,  tecniche  e  della  riabilitazione  in  base  alle
disposizioni  contenute  nell'articolo  6  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto  legislativo
7  dicembre  1993,  n.  517,  il diploma conseguito dagli iscritti ai
corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche,  tecniche
e  della  riabilitazione  attivati  secondo  l'ordinamento  didattico
emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge  19  novembre  1990,  n.
341,   ha,   a   tutti   gli   effetti,  valore  abilitante  ai  fini
dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  ai  profili  professionali
disciplinati  con  decreti  del  Ministro  della sanita' 14 settembre
1994, numeri 739, 740, 741, 742,  743,  744,  e  26  settembre  1994,
numeri  745  e  746,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 1995.