Art. 7.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  SALVINI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
                                  GUZZANTI, Ministro della
                                    sanita'
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO