Art. 10.
                     Commissioni di collocamento
  1. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso,
l'ente emittente  corrispondera'  agli  intermediari  incaricati  del
collocamento  una  provvigione  non  superiore  allo  0,50  per cento
dell'ammontare da ciascuno sottoscritto.
  2.  Gli  intermediari  non  dovranno  applicare  alcun   onere   di
intermediazione alla clientela.