Art. 11. Contributo al bilancio statale 1. Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto e' versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.