Art. 11.
                   Contributo al bilancio statale
  1.  Il  contributo  una  tantum  dello  0,1  per  cento   calcolato
sull'ammontare  del  prestito obbligazionario sottoscritto e' versato
dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione  al  capo  X,
capitolo  3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso
il  tesoriere   dell'ente   emittente   dell'importo   del   prestito
sottoscritto.