Art. 12.
                  Quotazione sul mercato secondario
  1. L'ente emittente puo',  con  apposita  delibera,  richiedere  la
quotazione  ufficiale  dei  propri titoli sul mercato secondario, con
l'osservanza delle disposizioni  emanate  dal  Ministro  del  tesoro,
sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi
dell'art.  8,  commi  11  e  12,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come  sostituiti  dall'art.  5  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: DINI
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
  Atto non soggetto al controllo  preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il  testo  dell'art.  8, commi 11 e 12, del D.P.R. 31
          marzo 1975, n. 138 (Attuazione della delega di cui all'art.
          2, lettere c) e d), della legge  7  giugno  1974,  n.  216,
          concernente  disposizioni  dirette  e  coordinare,  con  le
          attribuzioni   della   CONSOB,   le    norme    concernenti
          l'organizzazione  e  il  funzionamento delle borse valori e
          l'emissione dei titoli a quotazione, nonche'  le  forme  di
          controllo  ed ispezione previste dalla legislazione vigente
          nel   settore    dell'attivita'    creditizia    e    delle
          partecipazioni statali), e' il seguente:
             "11.  Il  Ministro  del  tesoro,  con  propri decreti da
          adottarsi sentita la commissione nazionale per le  societa'
          e  la borsa, disciplina la quotazione da loro enti locali e
          da enti internazionali di carattere pubblico,  determinando
          le  condizioni,  i  requisiti e le modalita' di ammissione,
          gli  obblighi  da  essa  derivanti  nonche'   i   casi   di
          sospensione e revoca.
             12.  Con  proprio decreto, il Ministro del tesoro indica
          le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per
          l'espressione  del  parere  in  merito   all'ammissione   a
          quotazione  delle  singole  categorie  di  titoli di cui al
          comma precedente".