Art. 12. Quotazione sul mercato secondario 1. L'ente emittente puo', con apposita delibera, richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario, con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'art. 8, commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come sostituiti dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 gennaio 1996 Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 8, commi 11 e 12, del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette e coordinare, con le attribuzioni della CONSOB, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'emissione dei titoli a quotazione, nonche' le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attivita' creditizia e delle partecipazioni statali), e' il seguente: "11. Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la commissione nazionale per le societa' e la borsa, disciplina la quotazione da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca. 12. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente".