Art. 2.
              Benestare preventivo della Banca d'Italia
  1. La delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai  sensi
dell'art.  35,  comma  9,  della  legge n. 724/1994, per il benestare
preventivo all'emissione  del  prestito,  qualora  questo  ecceda  il
limite  fissato  dall'art.  129  del  decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
  2. L'ente  dovra'  prendere  atto  con  successiva  delibera  delle
eventuali determinazioni della Banca d'Italia.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per l'art. 35, comma 9, della legge n. 724/94 si veda
          in nota all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 129 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia), e' il seguente:
             "Art.  129  (Emissioni  di  valori  mobiliari).  - 1. Le
          emissioni di valori mobiliari e le  offerte  in  Italia  di
          valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca
          d'Italia,  a  cura  degli  interessati,  ove  di  ammontare
          eccedente il limite da questa fissato.   Tale  limite  deve
          essere comunque superiore a dieci miliardi di lire.
             2.   All'obbligo   di   comunicazione   sono   del  pari
          assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi
          in piu'  riprese,  superino  complessivamente  il  predetto
          limite nell'arco di dodici mesi.
              3.   La   comunicazione   indica   le  quantita'  e  le
          caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e
          i tempi  di  svolgimento  dell'operazione.  Entro  quindici
          giorni   dal   ricevimento  della  comunicazione  la  Banca
          d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
             4. L'operazione, puo' essere  effettuata  decorsi  venti
          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  ovvero,  se
          richieste,  delle  informazioni  integrative.  Al  fine  di
          assicurare  la stabilita' del mercato dei valori mobiliari,
          entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia
          puo' differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri
          determinati in via generale dal  CICR.  La  Banca  d'Italia
          puo'   vietare  l'operazione  quando  ricorrano  condizioni
          individuate in via generale dal CICR.
             5. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si
          applicano:
               a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
               b) ai titoli azionari;
               c)   all'emissione   di   quote  di  fondi  comuni  di
          investimento mobiliare nazionali;
               d) alla commercializzazione  in  Italia  di  quote  di
          organismi  di  investimento  collettivo in valori mobiliari
          situati in altri Paesi della Comunita' europea  e  conformi
          alle disposizioni comunitarie;
               e)  ai  titoli  emessi  in forza di autorizzazione del
          Ministero del tesoro a norma  del  regio  decreto-legge  15
          marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla legge 19 febbraio
          1928, n. 510.
             6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
          del  CICR,  puo' determinare, in relazione alla quantita' e
          alle caratteristiche  dei  valori  mobiliari,  alla  natura
          dell'emittente    o    alle    modalita'   di   svolgimento
          dell'operazione,   tipologie   di   operazioni    sottratte
          all'obbligo  di  comunicazione  previsto dal comma 1 ovvero
          assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
             7. La Banca d'Italia emana  disposizioni  attuative  del
          presente articolo".