Art. 2. Benestare preventivo della Banca d'Italia 1. La delibera deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 35, comma 9, della legge n. 724/1994, per il benestare preventivo all'emissione del prestito, qualora questo ecceda il limite fissato dall'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. L'ente dovra' prendere atto con successiva delibera delle eventuali determinazioni della Banca d'Italia.
Note all'art. 2: - Per l'art. 35, comma 9, della legge n. 724/94 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 129 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: "Art. 129 (Emissioni di valori mobiliari). - 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci miliardi di lire. 2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in piu' riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi. 3. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative. 4. L'operazione, puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia puo' differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale dal CICR. La Banca d'Italia puo' vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari; c) all'emissione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare nazionali; d) alla commercializzazione in Italia di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri Paesi della Comunita' europea e conformi alle disposizioni comunitarie; e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministero del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. 6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' determinare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione. 7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo".