Art. 4. Certificazione dei bilanci degli enti emittenti 1. Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto legislativo n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economicofinanziaria con le modalita' di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo. 2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 3. Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della societa' emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, comma 2, dell'art. 73 e dell'art. 105, comma 1, lettera d), del gia' citato D.Lgs. n. 77/95, e' rispettivamente il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. - L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto". "Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione), comma 1. - Nella relazione prescritta dall'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati". "Art. 105 (Funzioni), comma 1, lettera d). - 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) - c) (omissis); d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione". - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa".