Art. 4.
           Certificazione dei bilanci degli enti emittenti
  1. Per i soggetti  indicati  nell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme
degli enti locali che intendono procedere all'emissione  di  prestiti
obbligazionari,  l'ultimo  rendiconto della gestione, corredato della
relazione di cui  all'art.  73  del  citato  decreto  legislativo  n.
77/1995,   deve   essere   certificato   dall'organo   di   revisione
economicofinanziaria con le modalita' di cui all'art. 105,  comma  1,
lettera d), dello stesso decreto legislativo.
  2.  Per  i  consorzi  tra enti locali territoriali aventi rilevanza
economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di
prestiti obbligazionari,  l'ultimo  bilancio  approvato  deve  essere
certificato  da  parte di una societa' di revisione iscritta all'albo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
136.
  3.   Nell'ipotesi   di   emissione   di   prestiti   obbligazionari
convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti
locali, l'ultimo  bilancio  approvato  della  societa'  emittente  le
azioni   da  offrire  in  conversione  o  di  compendio  deve  essere
certificato da parte di una societa' di revisione  iscritta  all'albo
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  dell'art.  73  e
          dell'art.  105, comma 1, lettera d), del gia' citato D.Lgs.
          n. 77/95, e' rispettivamente il seguente:
             "Art.  1  (Ambito   di   applicazione),   comma   2.   -
          L'ordinamento  stabilisce  per  le  province,  i comuni, le
          comunita' montane, le citta' metropolitane e le  unioni  di
          comuni i principi contabili che si applicano alle attivita'
          di  programmazione finanziaria, di previsione, di gestione,
          di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche'
          alla disciplina del dissesto".
             "Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione), comma
          1. - Nella relazione  prescritta  dall'art.  55,  comma  7,
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, l'organo esecutivo
          dell'ente esprime le valutazioni di  efficacia  dell'azione
          condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
          programmi ed ai costi sostenuti.  Evidenzia anche i criteri
          di   valutazione   del   patrimonio   e   delle  componenti
          economiche. Analizza, inoltre, gli  scostamenti  principali
          intervenuti  rispetto  alle  previsioni, motivando le cause
          che li hanno determinati".
             "Art. 105 (Funzioni), comma 1, lettera d). - 1. L'organo
          di revisione svolge le seguenti funzioni:
              a) - c) (omissis);
               d)   relazione   sulla   proposta   di   deliberazione
          consiliare  del rendiconto della gestione e sullo schema di
          rendiconto entro il termine, previsto  dal  regolamento  di
          contabilita'  e  comunque  non  inferiore  a  venti giorni,
          decorrente  dalla  trasmissione   della   stessa   proposta
          approvata  dall'organo  esecutivo.  La  relazione  contiene
          l'attestazione  sulla  corrispondenza  del  rendiconto alle
          risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e
          proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed
          economicita' della gestione".
             - Il D.P.R. 31 marzo 1975,  n.  136,  reca:  "Attuazione
          della  delega  di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7
          giugno 1974, n. 216, concernente il controllo  contabile  e
          la  certificazione  dei  bilanci  delle societa' per azioni
          quotate in borsa".