Art. 5. Collocamento del prestito obbligazionario 1. Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalita' ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti. 2. L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualita' di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale. 3. L'ente non procedera' all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato. 4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvedera' all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall'art. 4 della legge n. 149/1992 e dalle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 (Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli), e' il seguente: "Art. 4. - 1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facolta', da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta. 2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato. 3. Ogni investitore non puo' sottoscrivere l'offerta pubblica presso piu' di un membro del consorzio di collocamento. 4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente indicati, i criteri di riparto cosi' individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate. 5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'art. 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purche' sufficientemente ampie. Nel caso di offerte finalizzate a quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sara' stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare".