Art. 5.
              Collocamento del prestito obbligazionario
  1. Effettuati gli adempimenti  di  cui  agli  articoli  precedenti,
l'ente  procede  al  collocamento  del  prestito  per  il tramite dei
soggetti  incaricati,  scelti  con   le   modalita'   ammesse   dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti.
  2.  L'assegnazione  deve  essere  effettuata  alla  presenza  di un
funzionario, in qualita' di ufficiale rogante,  incaricato  dall'ente
emittente, il quale redige apposito verbale.
  3.  L'ente  non procedera' all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi
in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato.
  4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a  quello  deliberato,
si   provvedera'  all'assegnazione  del  prestito  agli  intermediari
secondo i criteri di riparto previsti  dall'art.  4  della  legge  n.
149/1992 e dalle relative norme di attuazione.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Il testo dell'art. 4 della legge 18 febbraio 1992, n.
          149  (Disciplina  delle  offerte  pubbliche   di   vendita,
          sottoscrizione,  acquisto  e  scambio  di  titoli),  e'  il
          seguente:
             "Art. 4. - 1. Se al termine di scadenza le  accettazioni
          sono  inferiori  al  quantitativo  offerto,  l'offerta  non
          decade salvo che l'offerente si sia  riservato  nell'avviso
          la  facolta',  da  esercitare,  previa  comunicazione  alla
          CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non  festivi
          decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta.
             2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato.
             3.  Ogni  investitore  non  puo' sottoscrivere l'offerta
          pubblica  presso  piu'  di  un  membro  del  consorzio   di
          collocamento.
             4.  Se  le  accettazioni  sono superiori al quantitativo
          offerto,  esse  saranno  soddisfatte  in  base  a   riparto
          proporzionale.  A  ciascun  investitore  non possono essere
          attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo  indicato
          nel  prospetto.  Criteri  aggiuntivi di riparto che tengano
          conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima
          diffusione  del  titolo  possono  essere  determinati   con
          apposito  regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente
          indicati, i criteri di riparto  cosi'  individuati  possono
          essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun
          membro   del   consorzio   di   collocamento,  isolatamente
          considerate.
             5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'art.
          5,  le  offerte  pubbliche   possono   essere   rivolte   a
          determinate     categorie     di    investitori,    purche'
          sufficientemente ampie. Nel caso di offerte  finalizzate  a
          quotazioni   in   borsa,   la   percentuale   da  destinare
          indistintamente al pubblico sara' stabilita in via generale
          dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare".