Art. 7.
                Erogazione del ricavato del prestito
  1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito  in  base  ai
documenti  giustificativi  della spesa, ovvero sulla base di stati di
avanzamento dei lavori secondo quanto  previsto  dall'art.  19  della
legge  3  gennaio  1978,  n. 1, e, per gli enti emittenti diversi dai
consorzi  aventi  rilevanza  economica  ed   imprenditoriale,   anche
dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995.
  2.  In  applicazione  del  principio  sancito  dall'art. 14-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  1991,  n. 202, per i mutui non assistiti da
alcun  intervento  finanziario  dello   Stato,   anche   i   prestiti
obbligazionari  non  sono  soggetti alle disposizioni sulla tesoreria
unica di cui alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e  successive
modificazioni.
  3.  Il  tesoriere  dell'ente  emittente esegue i pagamenti a valere
sulle somme rivenienti dal prestito solo  se  i  relativi  titoli  di
spesa  sono  corredati da una dichiarazione del legale rappresentante
dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di  stati
di  avanzamento  dei  lavori,  ovvero  attestante  il  rispetto delle
modalita' previste nella delibera di emissione nei  casi  in  cui  il
prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
 
          Note all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
          (Accelerazione  delle  procedure  per l'esecuzione di opere
          pubbliche e di impianti e costruzioni industriali),  e'  il
          seguente:
             "Art.  19  (Adempimenti  per  l'erogazione della rata di
          mutuo). - A modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei
          mutui,  concessi  per  l'esecuzione di opere pubbliche o di
          opere finanziate dallo  Stato  o  da  enti  pubblici,  sono
          erogate  sulla  base dello stato di avanzamento vistati dal
          capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal  direttore
          dei lavori".
            -  Il  testo dell'art. 14-bis del D.L. 13 maggio 1991, n.
          151,  convertito  in  legge  12   luglio   1991,   n.   202
          (Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  pubblica), e' il
          seguente:
             "Art. 14-bis. - 1. Le somme disponibili  sui  mutui  per
          investimenti  stipulati  dagli  enti  locali  con  istituti
          diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti  di
          previdenza  e  dall'Istituto per il credito sportivo, per i
          quali non e' previsto alcun intervento  di  sostegno  dello
          Stato   come  contributo  in  conto  capitale  o  in  conto
          interessi,  non  sono  soggette  alle  disposizioni   sulla
          tesoreria unica".
             -  La  legge  29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Sistema di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".