Art. 7. Erogazione del ricavato del prestito 1. L'ente emittente utilizza il ricavato del prestito in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e, per gli enti emittenti diversi dai consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, anche dall'art. 46 del decreto legislativo n. 77/1995. 2. In applicazione del principio sancito dall'art. 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per i mutui non assistiti da alcun intervento finanziario dello Stato, anche i prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 3. Il tesoriere dell'ente emittente esegue i pagamenti a valere sulle somme rivenienti dal prestito solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma e' riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, ovvero attestante il rispetto delle modalita' previste nella delibera di emissione nei casi in cui il prestito non sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), e' il seguente: "Art. 19 (Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo). - A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base dello stato di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico, se questi manchi, dal direttore dei lavori". - Il testo dell'art. 14-bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 202 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non e' previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica". - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".