Art. 8.
                  Servizio del prestito - garanzie
  1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere  alle  previste
scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento
presso  i  depositari  dei  fondi  occorrenti  per  il  servizio  del
prestito; tale versamento deve avvenire, nelle more dell'applicazione
dell'art. 3, comma 168, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  al
netto delle ritenute fiscali.
  2.  Per  gli  enti  emittenti  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del
richiamato decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del  prestito  e'
assicurato  attraverso  il  rilascio  di  delegazioni di pagamento ai
sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo.
  3. Per effetto di quanto disposto  dall'art.  25,  comma  1,  della
legge  8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite
di  indebitamento  per  i  consorzi  aventi  rilevanza  economica  ed
imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art.
10-bis  del  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.  440;  le  entrate  da
assumere  a  riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per
il limite di indebitamento, sono  costituite  per  i  consorzi  dalle
entrate  proprie  effettive  quali  risultano  individuate  dal conto
economico dello schema tipo di bilancio  approvato  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro  del 26 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1995.
 
          Note all'art. 8:
             - Il testo  dell'art.  3,  comma  168,  della  legge  28
          dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
             "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentito    il    parere    delle   competenti   commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  concernenti
          la  razionalizzazione  del regime della ritenuta alla fonte
          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli similari, pubblici e privati, con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  soppressione della ritenuta a titolo di acconto di
          cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  per
          gli  interessi,  premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli similari emessi da banche e da societa'  per  azioni
          con  azioni  negoziate  in  mercati regolamentati italiani,
          nonche' delle obbligazioni e degli  altri  titoli  indicati
          nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
               b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella
          misura  del  12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri
          frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche,
          soggetti di cui all'art. 5 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ed  enti  di  cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,
          non   esercenti   attivita'  commerciali  e  residenti  nel
          territorio   dello   Stato,   nonche'   da   organismi   di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto
          italiano, ivi compresi quelli di cui al comma  2  dell'art.
          10-ter  della  legge  23  marzo  1983,  n. 77, e successive
          modificazioni, da fondi comuni  di  investimento  mobiliari
          chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento
          immobiliari  di  cui  alla  legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
          successive modificazioni, e da fondi  pensione  di  cui  al
          decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, e successive
          modificazioni. La predetta  imposizione  sostitutiva  sara'
          applicata ad opera di intermediari autorizzati;
               c)  adozione di un regime generale di non applicazione
          dell'imposta nei confronti dei soggetti non  residenti  nel
          territorio   dello   Stato,  con  esclusione  dei  soggetti
          residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
               d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie  a
          consentire    il    controllo    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
               e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
          da a) a c) sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dei
          titoli,   anche   in  circolazione,  con  esclusione  degli
          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
          quale esse hanno effetto;
               f) l'entrata in  vigore  dei  decreti  legislativi  di
          attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
          della loro pubblicazione".
             -  Per l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95 si veda in
          nota all'art. 4.
             - Il testo degli articoli 48 e 62 del D.Lgs. n. 77/95 e'
          rispettivamente il seguente:
             "Art. 48 (Delegazione di pagamento). - 1. Quale garanzia
          del pagamento delle rate di ammortamento dei  mutui  e  dei
          prestiti  gli  enti  locali  di  cui  all'art.  1, comma 2,
          possono rilasciare delegazione di pagamento a valere  sulle
          entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
          Per  le  comunita' montane il riferimento va fatto ai primi
          due titoli dell'entrata.
             2. L'atto di delega, non soggetto  ad  accettazione,  e'
          notificato al tesoriere da parte dell'ente locale".
             "Art.  62  (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di
          pagamento).   1. A seguito della  notifica  degli  atti  di
          delegazione di pagamento di cui all'art. 48 il tesoriere e'
          tenuto   a  versare  l'importo  dovuto  ai  creditori  alle
          scadenze prescritte,  con  comminatoria  dell'identita'  di
          mora in caso di ritardato pagamento".
             -  Il  testo dell'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno
          1990, n.  142 (Ordinamento delle autonomie locali),  e'  il
          seguente:  "1.  I  comuni  e  le  province, per la gestione
          associata di uno  o  piu'  servizi  possono  costituire  un
          consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
          di cui all'art. 23, in quanto compatibili".
             -  Il testo dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n.
          359,  convertito  in  legge  29  ottobre   1987,   n.   940
          (Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale),  e'  il
          seguente:
             "Art. 10-bis (Indebitamento delle aziende locali). -  1.
          I  mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali
          devono essere garantiti con delegazioni di pagamento  sulle
          proprie  entrate  effettive  accertate  in  base  al  conto
          aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione
          amministratrice  e  deliberato  dal  consiglio  comunale  o
          provinciale  ovvero  dalla  assemblea  consortile, ai sensi
          dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15
          ottobre 1925, n. 2578. Il  rilascio  delle  delegazioni  di
          pagamento   e'  effettuato  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 2, secondo comma, della legge 4  luglio  1967,  n.
          537,  con  esclusione  della  sottoscrizione  da  parte del
          rappresentante legale dell'ente locale.
             2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle
          aziende se  l'importo  degli  interessi  di  ciascuna  rata
          annuale   di  ammortamento,  gravante  sul  bilancio  della
          azienda, sommato all'ammontare degli  interessi  dei  mutui
          precedentemente  contratti,  supera  il  25 per cento delle
          entrate di cui al comma 1.  Nessun  mutuo  puo',  comunque,
          essere  contratto  se  dal  conto  consuntivo del penultimo
          esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio  in  cui
          e'  deliberata  l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo
          di gestione.
             3. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          secondo,  terzo  e  quarto  comma,  della legge 21 dicembre
          1978, n. 843.
             4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria  o  di
          cassa  delle  aziende non puo' superare complessivamente il
          limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accettate
          nell'anno precedente.
             5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o
          di cassa l'azienda e' tenuta, nel caso in cui  il  servizio
          di  tesoreria  o di cassa sia espletato da piu' istituti di
          credito, a comunicare all'istituto interessato  l'ammontare
          dell'anticipazione  al  momento  disponibile  sulla base di
          quanto disposto al  comma  4.  E'  fatto  comunque  divieto
          all'istituto  di  credito  di  concedere l'anticipazione in
          mancanza della predetta comunicazione.
             6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in
          quanto applicabili, alle societa' per azioni  a  prevalente
          capitale   di   enti  locali  territoriali  che  gestiscono
          pubblici servizi".