Art. 8. Servizio del prestito - garanzie 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso i depositari dei fondi occorrenti per il servizio del prestito; tale versamento deve avvenire, nelle more dell'applicazione dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle ritenute fiscali. 2. Per gli enti emittenti di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, il servizio del prestito e' assicurato attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento ai sensi degli articoli 48 e 62 dello stesso decreto legislativo. 3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le delegazioni di pagamento e il limite di indebitamento per i consorzi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale sono disciplinati dalle disposizioni recate dall'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440; le entrate da assumere a riferimento, sia per le delegazioni di pagamento che per il limite di indebitamento, sono costituite per i consorzi dalle entrate proprie effettive quali risultano individuate dal conto economico dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1995.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione". - Per l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95 si veda in nota all'art. 4. - Il testo degli articoli 48 e 62 del D.Lgs. n. 77/95 e' rispettivamente il seguente: "Art. 48 (Delegazione di pagamento). - 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale". "Art. 62 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento). 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'identita' di mora in caso di ritardato pagamento". - Il testo dell'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente: "1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o piu' servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili". - Il testo dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 940 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), e' il seguente: "Art. 10-bis (Indebitamento delle aziende locali). - 1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dalla assemblea consortile, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e' effettuato secondo le modalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale. 2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio della azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non puo' superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accettate nell'anno precedente. 5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda e' tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da piu' istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. E' fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione. 6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi".