Art. 9.
              Caratteristiche dei titoli obbligazionari
  1.  I  prestiti  sono  inizialmente  rappresentati  da   un   unico
certificato  globale  di  valore pari all'importo nominale emesso; lo
stesso certificato e' destinato al sub-deposito accentrato  ai  sensi
della  legge  19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. o
alla  gestione   a   cura   dell'ente   emittente.   Il   certificato
rappresentativo  del  prestito,  da  emettere  privo  di cedole, deve
prevedere apposite caselle da  stampigliare  all'atto  del  pagamento
delle  rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale,
secondo il piano previsto dal regolamento del prestito.
  2. L'ente emittente provvedera',  a  spese  del  richiedente,  alla
stampa   dei   titoli,  qualora  ne  venga  richiesto  l'allestimento
materiale. I titoli dovranno avere segni  caratteristici  analoghi  a
quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di
Stato a medio-lungo termine, in quanto applicabili.
  3.   L'ente   emittente,  in  relazione  all'ammontare  dei  titoli
allestiti per ciascun prestito e alle quote di  capitale  rimborsate,
aggiorna  il  valore  del certificato globale emesso, se direttamente
gestito.  Analogo  aggiornamento  va  altresi'   effettuato   se   il
certificato  globale  e' rappresentativo di obbligazioni convertibili
in  azioni,  per  la  quota  parte  convertita.  L'aggiornamento  del
certificato  globale,  in  caso  di sub-deposito accentrato di cui al
precedente comma 1, avverra' a cura della Monte Titoli S.p.a. con  le
modalita' indicate nella convenzione di cui al successivo comma.
  4.  Qualora  l'ente  emittente  decida  per  la gestione accentrata
presso la Monte Titoli  S.p.a.,  stipula  con  quest'ultima  apposita
convenzione.
 
          Nota all'art. 9:
             -  La  legge 19 giugno 1986, n. 289, reca: "Disposizioni
          relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari
          attraverso la Monte Titoli S.p.a.".