Art. 9. Caratteristiche dei titoli obbligazionari 1. I prestiti sono inizialmente rappresentati da un unico certificato globale di valore pari all'importo nominale emesso; lo stesso certificato e' destinato al sub-deposito accentrato ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, presso la Monte Titoli S.p.a. o alla gestione a cura dell'ente emittente. Il certificato rappresentativo del prestito, da emettere privo di cedole, deve prevedere apposite caselle da stampigliare all'atto del pagamento delle rate di interesse maturate o delle quote di rimborso capitale, secondo il piano previsto dal regolamento del prestito. 2. L'ente emittente provvedera', a spese del richiedente, alla stampa dei titoli, qualora ne venga richiesto l'allestimento materiale. I titoli dovranno avere segni caratteristici analoghi a quelli fissati con i decreti del Ministero del tesoro per i titoli di Stato a medio-lungo termine, in quanto applicabili. 3. L'ente emittente, in relazione all'ammontare dei titoli allestiti per ciascun prestito e alle quote di capitale rimborsate, aggiorna il valore del certificato globale emesso, se direttamente gestito. Analogo aggiornamento va altresi' effettuato se il certificato globale e' rappresentativo di obbligazioni convertibili in azioni, per la quota parte convertita. L'aggiornamento del certificato globale, in caso di sub-deposito accentrato di cui al precedente comma 1, avverra' a cura della Monte Titoli S.p.a. con le modalita' indicate nella convenzione di cui al successivo comma. 4. Qualora l'ente emittente decida per la gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a., stipula con quest'ultima apposita convenzione.
Nota all'art. 9: - La legge 19 giugno 1986, n. 289, reca: "Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.".