Art. 2. 1. A partire dal 1 luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine e' fissato nell'1,4 per cento in volume. 2. A partire dal 1 luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine e' fissato nell'1 per cento in volume. 3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995). 4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.