Art. 2.
  1. A partire dal 1 luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore
massimo  consentito  di benzene nelle benzine e' fissato nell'1,4 per
cento in volume.
  2.  A  partire  dal  1  luglio 1999 il tenore massimo consentito di
benzene nelle benzine e' fissato nell'1 per cento in volume.
  3.  Il  controllo del tenore di benzene nelle benzine e' effettuato
dai  laboratori  chimici  delle  dogane e delle imposte indirette sui
carburanti  prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati.
I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine
di  cui  ai  commi  1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al
decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
28  maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n.
1135 (ed. maggio 1995).
  4.  L'immissione  in  consumo  di  benzine non rispondenti a quanto
stabilito  nei  commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa
da lire trenta milioni a lire trecento milioni.