Art. 3.
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto si
applicano,  fatte  salve le normative vigenti in materia di emissioni
dagli  impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva
94/63/CE  relative  al controllo delle emissioni di composti organici
volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali,
nelle  operazioni  di  caricamento  e scaricamento di cisterne mobili
presso  i  terminali,  nelle  cisterne  mobili, nel caricamento degli
impianti  di  deposito  presso  le  stazioni  di servizio, secondo le
modalita' e il calendario fissati dalla stessa direttiva.
  2.  A  partire  dal  30  giugno  1996,  tutti gli impianti nuovi di
distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il
recupero dei vapori di benzina.
  3.  Entro  il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine
presso  le  stazioni  di servizio preesistenti, situate in comuni con
oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri
cubi/anno,  o  in  ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con
dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
  4.  Entro  il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine
presso  le  stazioni  di  servizio  preesistenti,  con  un  volume di
movimentazione  superiore  a  1.000  metri cubi/anno, dovranno essere
attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.
  5.  Entro  il  31  dicembre  1999  l'intera  rete  preesistente  di
distribuzione  delle benzine dovra' essere attrezzata con dispositivi
per il recupero dei vapori di benzina.
  6.  Entro il 30 giugno 1996 il Ministero dell'ambiente, di concerto
con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
lavoro  e  della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei
trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti
tecnici  dei  dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle
pompe  di  distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare
sulle auto nuove.
  7.  Ferme  restando  le  disposizioni  penali  di  cui  al  decreto
legislativo   19   settembre   1994,  n.  626,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3,  4 e 5, e' punita con la
sanzione  amministrativa  da  lire  trenta  milioni  a  lire trecento
milioni.  In  caso  di  recidiva  sono  sospese  le autorizzazioni ai
depositi  ed  all'esercizio  delle  attivita'  di  distribuzione  dei
carburanti.