Art. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalita' e il calendario fissati dalla stessa direttiva. 2. A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000 metri cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovra' essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina. 6. Entro il 30 giugno 1996 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove. 7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attivita' di distribuzione dei carburanti.