Art. 10.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 aprile 1996
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
  delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi
  dell'articolo 86 della Costituzione
                         SCOGNAMIGLIO PASINI
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  CORONAS, Ministro dell'interno
                                  CLO',  Ministro dell'industria, del
                                  commercio  e dell'artigianato e del
                                  commercio con l'estero
 Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO