Art. 2.
          Misure di carattere previdenziale e contributivo

  1.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
    a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
    1)  i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati
nella misura di cui all'allegata tabella A;
    2)  si  applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.  L'articolo  31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto
del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  303  del  24  novembre 1973, e'
abrogato;
    3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di
eta'  per  il  diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25
del  regolamento  del  Fondo,  la tabella A, sezione uomini, allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
    4)  cessano  di  maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita'  di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del   Fondo   previdenziale  di  cui  al  presente  comma.  L'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato   al  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche  e,
comunque,  non  prima  della maturazione del requisito di eta' per il
diritto  alla  pensione  ordinaria  a  carico  del Fondo. All'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturato  al  31  dicembre 1993, si
applicano  le  disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del  codice  civile,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio  1982,  n.  297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano  applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
    b)   e'  autorizzata  l'erogazione  di  un  contributo  al  Fondo
previdenziale  ed  assistenziale  degli spedizionieri doganali pari a
lire  12  miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto  a  lire  12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l'anno  1995  a  carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   per  l'anno  1994  e  corrispondente  capitolo  per  quello
successivo;  quanto  a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo  di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire  13  miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
  3.  Le  posizioni  assicurative  costituite dalla Societa' italiana
degli  autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente  nazionale  di  assistenza  per gli agenti e rappresentanti di
commercio  (ENASARCO),  in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili  ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla  legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione   assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,  potranno
richiedere,  entro  il  termine  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, di essere
ammessi  alla  prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della
legge  2  febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta  data  del  requisito  di  almeno  cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
  4.  Ai  fini  del  diritto  e  della misura di un'unica pensione, i
contributi   previdenziali  versati  alla  Cassa  di  previdenza  dei
dipendenti  enti  locali  (CPDEL)  per  il  periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre  1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono
trasferiti   d'ufficio   all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti  italiani  (INPGI)  senza  oneri  a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio   1979,   n.   29,   con   esclusione  della  corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
  5.  Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-
bis,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
  6.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti
sui   regimi  pensionistici  operanti  presso  il  predetto  ente  in
conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma
22,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, anche in riferimento al
riequilibrio  finanziario  delle  relative  gestioni,  e' autorizzata
l'erogazione  di  un  contributo  a  carico dello Stato in favore del
predetto  Ente  pari  a  lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173
miliardi  per  l'anno  1996,  a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a
lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
  7.  All'onere  di  cui  al  comma  6  si provvede: quanto a lire 35
miliardi  per  l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996,  a  carico  dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  per  l'anno  1995  e  corrispondenti  capitoli  per gli anni
successivi;  quanto  a  lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi  per  l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
1998  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  8.  Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati   alla   vigilanza   sugli  obblighi  contributivi  delle
attivita'   dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del decreto-legge 30 dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988,  n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29  marzo  1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno  1991,  n.  166,  si  applicano  alla Societa' italiana autori
editori   (SIAE)  e  all'Unione  nazionale  incremento  razze  equine
(UNIRE).  L'ENPALS  puo'  stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei  contributi  previdenziali  ad  esso  dovuti  dalle imprese dello
spettacolo e dello sport.
  9.  L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che
gli    esercenti    impianti    trasporto   a   fune   sono   esclusi
dall'applicazione  delle  norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria.
I  versamenti  contributivi  effettuati  in  applicazione delle norme
predette,  se  eseguiti  anteriormente  alla data del 14 giugno 1995,
restano  salvi  e  conservano  la loro efficacia, anche ai fini delle
relative prestazioni, fino a tale data.
  10.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  "9-bis.  La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione  alla  durata  normale  annua  della  prestazione di lavoro
espressa in ore.
  9-ter.  La  retribuzione  minima  oraria  da assumere quale base di
calcolo  dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".
  11.  Alle  minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi  9-bis  e  9-ter,  del  decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come  modificato  dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per  l'anno  1995  e  lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede:  quanto  a lire 40 miliardi per l'anno 1995, a carico dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantona mento relativo al medesimo Ministero; quanto
a  lire  70  miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  12.  Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  si  applica  alle  imprese industriali della
provincia  di  Gorizia  e  va  interpretato  nel  senso che l'obbligo
contributivo  di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n.  26,  si  considera  comunque  assolto  con  gli adempimenti per i
periodi  precedenti  la  data  di  entrata in vigore dell'articolo 2,
comma  17,  del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  anche  se
effettuati  con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate  per  l'INPS  si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451.
  13.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita'  di  servizio  e' assicurato all'INAIL secondo la normativa
vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi
premi  in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  data  30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le   altre   prestazioni,   comprese   quelle  relative  agli  eventi
infortunistici   e  alle  manifestazioni  di  malattie  professionali
verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
  14.  Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al comma 13 il personale
navigante  dell'Ente  ferrovie  S.p.a.  e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali con la corresponsione del premio
di  tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste  a  carico  del  suddetto  Istituto tutte le rendite e tutte le
altre    prestazioni,    comprese   quelle   relative   agli   eventi
infortunistici   e  alle  manifestazioni  di  malattie  professionali
verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
  15.  Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio  1996,  delle  prestazioni  in  essere  al  31 dicembre 1995,
nonche'  di  quelle con decorrenza successiva a tale data determinate
da  eventi  infortunistici  o  da malattie professionali verificatisi
entro  il  31  dicembre  1995,  l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al
versamento  di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da  definire  entro  il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  sentiti  l'INAIL  e  l'IPSEMA,  per  la  parte di rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
  16.  All'articolo  1,  comma  32,  lettera b), della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle
seguenti: "nel corso dell'anno 1996".