Art. 5.
                Disposizioni in materia di contratti
                    di riallineamento retributivo

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la   regolarizzazione  retributiva  e  contributiva  per  le  imprese
industriali   ed   artigiane   operanti   nei  territori  individuati
all'articolo  1  della  legge  1  marzo  1986,  n.  64, e' sospesa la
condizione   di  corresponsione  dell'ammontare  retributivo  di  cui
all'articolo  6,  comma  9,  lettera  c), del decreto-legge 9 ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989,  n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle  imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano  gli  accordi
provinciali    di    riallineamento   retributivo   stipulati   dalle
associazioni   imprenditoriali  ed  organizzazioni  sindacali  locali
aderenti  o comunque organizzativamente collegate con le associazioni
ed  organizzazioni  nazionali  di  categoria firmatarie del contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono
prevedere,  in  forme  e  tempi  prestabiliti,  programmi di graduale
riallineamento  dei  trattamenti  economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai   predetti   accordi  e'  riconosciuta  validita'  pari  a  quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative  nazionali  e  comunitarie.  Per  il riconoscimento di tale
sospensione,  l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di  recepimento  con  le  stesse  parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per   stipulare  gli  accordi  territoriali  e  quelli  aziendali  di
recepimento  da  depositare  rispettivamente,  ai  competenti  uffici
provinciali  del  lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
  3.  La  sospensione  di  cui  al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo  di  paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma   graduale  di  riallineamento  dei  trattamenti  economici
contenuto   nell'accordo   territoriale.   L'applicazione  nel  tempo
dell'accordo  provinciale  comporta  la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero  di  sgravi  contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione  che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
 4.  La  retribuzione  da  prendere  a riferimento per il calcolo dei
contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  e' quella
fissata  dagli  accordi  di  riallineamento. La presente disposizione
deve  intendersi  come interpretazione autentica delle norme relative
alla  corresponsione  retributiva ed alla determinazione contributiva
di   cui   al   combinato   disposto  dell'articolo  1,  comma  1,  e
dell'articolo  6,  commi  9,  lettera  c),  e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Restano  comunque  salvi  e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi  effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  5.  E'  ammessa  una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo,  compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi
ed  alle  percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica  sia  oggettivamente  giustificata  da intervenuti rilevanti
eventi   non   prevedibili   e  che  incidano  sostanzialmente  sulle
valutazioni  effettuate  al  momento  della stipulazione dell'accordo
territoriale,  ed  a  condizione  che  l'intesa  di aggiustamento sia
sottoscritta  dalle  medesime  parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
  6.   L'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   nel  programmare
l'attivita'  ispettiva  di  concerto  con gli istituti previdenziali,
sente  le  commissioni  eventualmente istituite a livello provinciale
delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.