Art. 7. 
      Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, per  la  gestione  temporanea  delle  miniere
carbonifere  del  Sulcis,  e'  prorogato  al  31  gennaio  1998.   La
Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un
periodo non superiore a due anni. 
  2. Alle  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  gestione  delle
attivita' di cui al comma  1,  la  Carbosulcis  S.p.a.  provvede,  in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con: 
    a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai
sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982,  n.  752,  e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del  1982,  per  i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero; 
    b) una quota  pari  all'80  per  cento  delle  risorse  derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
m), della legge 29 marzo 1985, n. 110,  comprensive  degli  interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la  parte  non  ancora   utilizzata   destinata   alla
costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota  del  20  per  cento  delle  risorse   suddette   resta   nelle
disponibilita' della societa' costituita ai sensi della citata  legge
n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali.  Le  somme
di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate, con decreto  del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. 
  3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  si  provvede  a
stabilire i criteri e le modalita'  di  rendicontazione  delle  somme
assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2. 
  4. La presa in consegna delle  strutture  minerarie  da  parte  del
nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, nonche' l'assunzione  di  tutto  il
personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi  non  oltre
trenta  giorni  dal  momento  del  rilascio   delle   autorizzazioni,
necessarie per l'apertura dei cantieri e per la  realizzazione  degli
impianti.