Art. 8.
           Norme in materia di finanziamento dei patronati

  1.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato
e  di  assistenza  sociale  per l'esercizio 1991 sono definitivamente
ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che hanno operato nell'anno
stesso,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sulla base delle
aliquote  di  ripartizione  concordate con documenti sottoscritti dai
legali  rappresentanti  degli  istituti  interessati  ed inoltrati ai
predetti  Ministeri  entro  il  31  luglio  1992.  Restano  ferme  le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
  2.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato
e   di   assistenza  sociale  per  gli  esercizi  1992  e  1993  sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
    a)  quanto  al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto
nazionale  confederale  di  assistenza  (INCA), Istituto nazionale di
assistenza  sociale  (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e assistenza ai
lavoratori (ITAL);
    b)  quanto  al  28,90  per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio  e  di  assistenza  per  i  coltivatori  agricoli (EPACA),
Istituto  nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale
di   assistenza  sociale  per  gli  esercenti  attivita'  commerciali
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani  (EPASA),  Istituto nazionale di assistenza e patronato per
gli  artigiani  (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA),  Istituto  per  la  tutela  e  l'assistenza  degli  esercenti
attivita'  commerciali,  turistiche  e  dei  servizi  (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
    c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti:
Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale
di  assistenza  sociale  (ENAS),  Ente  nazionale per l'assistenza ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato  della  Confederazione  delle libere associazioni artigiane
italiane  (CLAAI),  Ente  nazionale confederale assistenza lavoratori
(ENCAL),  Istituto  nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL),
Istituto  di  patronato e di assistenza sociale per il clero italiano
(FACI),  Servizio  italiano  assistenza sociale per i servizi sociali
dei   lavoratori   (SIAS),   Patronato   dell'associazione  cristiana
artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).
  3.  Ai  fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli  istituti,  ciascun  raggruppamento  fara'  pervenire,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai  Ministeri  del  lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un
documento   sottoscritto  da  tutti  i  legali  rappresentanti  degli
istituti  inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione
delle   aliquote   concordate   con   riferimento  all'organizzazione
esistente  ed  alle  attivita'  assistenziali  svolte  sul territorio
nazionale ed all'estero.
  4.  Rimangono  acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi
sino  all'esercizio  1990,  dagli  enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
  5.  In  attesa  di pervenire ad un riordinamento della legislazione
regolante  gli  istituti  di  patronato  e di assistenza sociale, una
quota  non  superiore  allo  0,10  per  cento  delle  somme destinate
annualmente  all'erogazione  del  contributo  al  finanziamento degli
istituti  stessi  e'  utilizzata  dal  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale  per  procedere, con proprio personale dipendente
che  abbia  particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le
sedi  degli  istituti  stessi  all'estero  finalizzate  alla verifica
dell'organizzazione  e  dell'attivita'  di  tali  sedi. Le somme sono
iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Le  predette  somme  non
impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario possono esserlo per le
medesime finalita' nell'esercizio successivo.
  6.  Il  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  ha  facolta'  di  integrare,  con propri
decreti,  le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa relativi
all'attuazione  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai  maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto
a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.