Art. 9.
                         Disposizioni finali

  1.  Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti  modifiche:  all'articolo  16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del  comma  14,  sono  soppressi;  all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo,  le  parole:  "30  settembre  1994"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  marzo  1995"  e  le  parole:  "31 dicembre 1994" sono
sostituite  dalle  seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1,  le  parole:  "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto  medesimo"  sono  soppresse.  All'articolo 1, comma 45, terzo
periodo,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, le parole: "membri
medesimi"  vanno  interpretate  intendendosi riferite anche ai membri
collocati   fuori   ruolo.  All'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di
concerto  con  il  ministro  del  tesoro". La rappresentanza di parte
datoriale  nel  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica (inpdap), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4,
del  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due
rappresentanti  delle  regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno  delle  aziende  speciali  di  cui  all'articolo 23 della legge 8
giugno  1990, n. 142, tre del ministero del lavoro e della previdenza
sociale,   due   del  ministero  del  tesoro  ed  uno  del  ministero
dell'interno.
  2.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il  comma  1  e'  sostituito  dal seguente: " 1. Entro tre mesi dalla
stipulazione  del  primo  contratto collettivo di lavoro il personale
degli  enti  di  cui  all'elenco  a puo' optare per la permanenza nel
pubblico  impiego.  Ad  esso  si  applicano  le  norme della legge 24
dicembre  1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni.  Le opzioni esercitate entro il 31
marzo  1995  si  intendono  prive  di  effetto  ove non espressamente
confermate  entro  il  30  giugno  1995." e al comma 2 e' aggiunto il
seguente periodo: "il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente
all'atto  di  trasformazione  in  persona giuridica privata, conserva
l'iscrizione   nell'apposito   elenco   speciale   degli  avvocati  e
procuratori  se  e  fino  a  quando  duri  il rapporto di lavoro e la
collocazione  presso  l'ufficio  legale  predetto.".  Gli enti di cui
all'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509,  fino  a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto
previsto  dal  successivo  articolo  3,  comma  2,  lettera a), hanno
facolta'  di  revocare  la  deliberazione  di  trasformazione in enti
privatizzati   con   le   stesse   procedure   e  modalita'  previste
dall'articolo  1  del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per
tale   deliberazione.  La  revoca  ha  effetto  di  ripristino  della
previgente natura giuridica.
  3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge  31  gennaio  1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato  di  previsione  del  ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale,  istituito  ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta  come  destinato  alle  finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
  4. Le somme erogate dalla comunita' europea quali contributi per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  ed  assegnate  sullo stato di previsione del
ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora  non
impegnate  nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in  quello  successivo.  Le  somme  stanziate sul capitolo 8032 dello
stato  di  previsione  del  ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario potranno
esserlo  fino  al  terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo  4101  dello  stato di previsione del ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale   non  impegnate  in  ciascun  esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5.  Fino  al  31  dicembre 1997, la commissione di vigilanza di cui
all'articolo  16  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive  modificazioni  e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un
limite  di  dieci  unita',  di  dipendenti del ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  amministrazioni  dello  stato o enti
pubblici   che   svolgano  la  propria  attivita'  nelle  materie  di
pertinenza  della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il
personale  con  qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso
degli  interessati,  in posizione di comando o di distacco. Gli oneri
relativi   al   trattamento   economico   restano   a   carico  delle
amministrazioni  di  provenienza,  unitamente a quelli dei componenti
della  precedente  commissione  di  vigilanza,  gia'  collocati fuori
ruolo,  che  assumono  la  qualifica  di  esperti  ai sensi e per gli
effetti  dall'articolo  14  della  legge  8  agosto  1995, n. 335. La
predetta  commissione  puo' altresi' assumere direttamente dipendenti
con  contratto  a  tempo  determinato,  disciplinato  dalle  norme di
diritto privato, in numero non superiore a dieci dipendenti.
  6.  All'articolo  9,  comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  7.  La  commissione  centrale  per l'impiego di cui all'articolo 26
della  legge  12  agosto  1977,  n.  675, e successive integrazioni e
modificazioni,  e'  integrata  da  due  rappresentanti  dei datori di
lavoro   e   da   due  rappresentanti  dei  lavoratori.  Al  comma  3
dell'articolo  2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "la commissione dura in carica tre anni.".
  8.  Il  personale  gia'  dipendente  dall'ente  "colombo  92" ed in
servizio  alla  data  del  31  dicembre  1994  presso  la gestione di
liquidazione  dell'ente  medesimo  viene trasferito a decorrere dal 1
luglio  1995,  alle  dipendenze  del  comune di genova e collocato in
apposito  ruolo  ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del  trattamento  economico  e  giuridico  del personale del comparto
regioni-autonomie  locali,  per  essere  prioritariamente  utilizzato
nella  gestione  del  complesso  immobiliare  trasferito al comune di
genova  ai  sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
  9.  Con  effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per  l'impiego  dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  mezzogiorno,  approvato  con  decreto del presidente
della   repubblica   6   marzo   1978,  n.  218,  possono  deliberare
l'elevazione  dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
  10.  Ai  componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo  8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per  la  partecipazione  alle  riunioni della commissione medesima un
gettone  di  presenza  il  cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati  con  decreto  del ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri  componenti  il  trattamento  economico  di  missione  secondo
modalita'  e  misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente
generale  c  delle  amministrazioni  dello  stato.  Al relativo onere
nonche'  a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca
funzionali  ai  compiti  attribuiti  alla  commissione  predetta e da
quest'ultima   deliberate,  complessivamente  previsti  in  lire  106
milioni  annui,  si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo  4603  dello  stato di previsione del ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  11.  Per  gli  adempimenti  assicurativi connessi all'attuazione di
progetti  di  lavori  socialmente  utili  da  parte del ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri  sono  a  carico  del fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
  12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai  sensi  dell'articolo  24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con
qualifica   di  esperto  o  direttore,  puo'  essere  temporaneamente
impiegato  anche  presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
ministero  del  lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al   trattamento  economico  rimangono  a  carico  delle  agenzie  di
provenienza,  mentre  quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese  per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
  13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del
ministero  dei  beni  culturali  ed ambientali puo' essere utilizzato
anche  per  la  copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
  14.  All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio  1995,  n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995,  n.  95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
  15.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti
interessi".
  16.  All'articolo  1-bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi'  destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di
cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito  dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le  organizzazioni  nazionali  operanti  nel settore. I benefici sono
concessi,  nella  misura  di  cui  all'articolo  1, comma 3, per ogni
lavoratore  dipendente  o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di  cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la  concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.."
  17.  All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", salvo che il
ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
  18. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
termine del 31 gennaio 1996 e' differito al 29 febbraio 1996.
  19.  Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto.