Art. 9. Disposizioni finali 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il ministro del tesoro". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (inpdap), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del ministero del tesoro ed uno del ministero dell'interno. 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale degli enti di cui all'elenco a puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995." e al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facolta' di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalita' previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica. 3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11. 4. Le somme erogate dalla comunita' europea quali contributi per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo. 5. Fino al 31 dicembre 1997, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di dieci unita', di dipendenti del ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello stato o enti pubblici che svolgano la propria attivita' nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puo' altresi' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a dieci dipendenti. 6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi. 7. La commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la commissione dura in carica tre anni.". 8. Il personale gia' dipendente dall'ente "colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione. 9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro. 10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale c delle amministrazioni dello stato. Al relativo onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi. 12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione. 13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3. 14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni". 15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti interessi". 16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.." 17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.". 18. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine del 31 gennaio 1996 e' differito al 29 febbraio 1996. 19. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.