TABELLA A (prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1) A) Valore marche previdenziali. Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere: se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 . . . . . . .. L. 2.000 se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 . . . . . . .. " 2.600 se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 . . . . . . . ." 4.000 se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 . . . . . . .. " 7.000 se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 . . . . . . .. " 20.000 se il valore suddetto supera L. 500.000.000 . . . . . . .. " 40.000 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave: di stazza netta fino a 1.000 tonnellate . . . . . . " 5.000 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . .. " 10.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . .. " 20.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . . . . . . .. " 40.000 Per ogni estratto manifesto . . . . . . .. " 2.600 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili . . . . . . .. " 5.000 Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente . . . . . . .. " 2.600 Per ogni istanza . . . . . . .. " 4.000 Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo e' quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese. Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura. B) Contributo personale. Contributo personale annuo L. 3.840.000. C) Contributo globale annuo. L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A). Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.