Art. 2.
                 Interventi finanziari straordinari
  1.   Per  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  necessarie
all'esercizio  delle  grandi  dighe, gia' ultimate e in gestione o in
corso  di  ultimazione  con la costruzione delle relative adduzioni e
distribuzione  primaria  dell'acqua  a  fini prevalentemente irrigui,
nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalita',
sono    attribuiti   contributi   straordinari   per   l'anno   1995,
rispettivamente,  nell'importo  di  lire  30 miliardi all'Ente per lo
sviluppo   dell'irrigazione   in   Puglia,   Lucania   ed  Irpinia  e
nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.
  2.  Per  consentire  il  conseguimento di una maggiore economia nel
settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico
del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, e'
autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo
di  contributo  per programmi di miglioramento del lupo italiano, per
l'anno 1995.