Art. 2.
  1. In caso di farmaci innovativi per i quali non sia disponibile il
prezzo  medio  europeo,  il  Ministero della sanita' o le regioni, al
fine di contenere la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale,
possono  contrattarne il prezzo con i produttori o distributori anche
esteri, secondo criteri che saranno determinati dal CIPE.