Art. 2. 1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il comune e' autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilita', fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.