Art. 2. 1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonche' le disponibilita' in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.