Art. 2.
  1.  Sono  conservate  nel  conto  residui,  per  essere  utilizzate
nell'esercizio  successivo,  le somme iscritte al capitolo 1166 dello
stato  di  previsione  della spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  per  l'anno  finanziario  1995,  non  utilizzate al termine
dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorita'
per   l'informatica   nella   pubblica  amministrazione,  nonche'  le
disponibilita' in conto competenza ed in conto residui, non impegnate
entro  il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali
dello  Stato  all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate
alla   realizzazione   di   progetti   intersettoriali   in   materia
informatica.