Art. 3.
                        Interventi di urgenza
                  e di riparazione a Secondigliano
  1.   Il   sindaco   di   Napoli,  o  suo  delegato,  provvede  alla
realizzazione  degli  interventi di urgenza e, per evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento
disastroso  verificatosi  a  Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996,
degli  interventi  di  riparazione e ripristino delle opere pubbliche
danneggiate.  Provvede  altresi'  al  ripristino  delle condizioni di
sicurezza  del  sottosuolo  della  medesima  area,  compresi  i primi
interventi  necessari  per  il  risanamento  edilizio, urbanistico ed
ambientale.  Il  prefetto  di  Napoli provvede al completamento degli
interventi   avviati   ai   sensi   dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.
  2.   Per  le  finalita'  indicate  nel  comma  1,  i  provvedimenti
occorrenti  sono  adottati anche in deroga alle norme di contabilita'
generale   dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi  generali
dell'ordinamento.   Con   successive  ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  ulteriori  deroghe,  ove
necessario.
  3.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e' assegnato al
comune  di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per
il  1996  e  di  lire  10  miliardi per il 1997. Al relativo onere si
provvede:  quanto  a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi
per  il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del  bilancio  triennale  1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro;  quanto  a  lire  5  miliardi per il 1996, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
come  determinata  dalla  tabella  C della legge 28 dicembre 1995, n.
550.
  4.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.