Art. 4.
            Interventi a favore delle persone danneggiate
  1.  Alle  famiglie  delle  persone  decedute  o  disperse  a  causa
dell'evento  disastroso  e'  attribuito  un  contributo  di  lire  50
milioni.
  2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto,
e' attribuito:
    a)  un  contributo  forfettario  di  lire  15 milioni per i danni
subiti ai beni mobili;
    b) un contributo forfettario, per componente, di L. 7.000.000 per
favorire il ritorno a normali condizioni di vita.
  3.  Alle  imprese  commerciali  e  artigiane, ubicate nell'immobile
distrutto,  e'  attribuito  un  contributo fino a lire 50 milioni, in
relazione all'attivita' svolta ed ai danni subiti.
  4.  Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione
dei contributi di cui al presente articolo.
  5.  Al  relativo  onere,  pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si
provvede  mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo
7615  dello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  per  l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotta  l'autorizzazione  di  spesa di cui al decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  142,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991,  n.  195,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 28
dicembre 1995, n. 550.
  6.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.