Art. 2.
  1. La domanda di cui all'art. 1 e' presentata all'ufficio  comunale
competente   che   provvede  all'iscrizione  nelle  liste  elettorali
aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del  sindaco  intese  ad
acquisire   le   certificazioni   necessarie   presso  il  casellario
giudiziale e presso l'autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza
sono  fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al
sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
  3.  Il  comune,  compiuta  l'istruttoria  necessaria  a  verificare
l'assenza di cause ostative, provvede a:
    a)   iscrivere   i   cittadini  dell'Unione  nell'apposita  lista
aggiunta, che e' sottoposta al controllo  ed  all'approvazione  della
competente commissione elettorale circondariale;
    b)  comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista
ovvero la mancata  iscrizione;  contro  la  mancata  iscrizione  puo'
essere   proposto   ricorso   secondo   la   normativa   vigente.  Il
provvedimento  negativo  indica  l'organo  al  quale  il  ricorso  va
proposto e il relativo termine.