Art. 3.
  1. In occasione  di  consultazioni  per  la  elezione  diretta  del
sindaco  e  del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve
essere   presentata   non   oltre   il   quinto   giorno   successivo
all'affissione  del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e
l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede
di revisione disposta  ai  sensi  dell'art.  32,  quarto  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla  immediata
iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
  3.  Ai  fini  della  iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 32 del testo unico delle leggi  per
          la  disciplina  dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
          revisione delle liste elettorali, approvato con  D.P.R.  20
          marzo 1967, n. 223, e' il seguente:
             "Art.  32.  -  Alle  liste  elettorali,  rettificate  in
          conformita'   dei   precedenti   articoli,   non    possono
          apportarsi,  sino  alla  revisione del semestre successivo,
          altre variazioni se non in conseguenza:
              1) della morte;
              2) della perdita della cittadinanza italiana.
             Le circostanze di  cui  al  presente  ed  al  precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
              3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
          sentenza    o   da   altro   provvedimento   dell'autorita'
          giudiziaria. A tale scopo,  il  questore  incaricato  della
          esecuzione  dei  provvedimenti  che  applicano le misure di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il cancelliere o il funzionario competenti alla  formazione
          delle  schede  e  dei fogli complementari per il casellario
          giudiziale, inviano, ciascuno per la parte  di  competenza,
          certificazione  delle  sentenze  e  dei  provvedimenti  che
          importano la perdita del diritto elettorale  al  comune  di
          residenza  dell'interessato  ovvero,  quando  il  luogo  di
          residenza non sia  conosciuto,  a  quello  di  nascita.  La
          certificazione   deve   essere   trasmessa  all'atto  delle
          registrazioni di competenza. Se la persona  alla  quale  si
          riferisce  la  sentenza  o  il  provvedimento  non  risulti
          iscritta nelle liste elettorali  del  comune  al  quale  e'
          stato  comunicata  la  notizia, il sindaco, previ eventuali
          accertamenti per mezzo degli organi di pubblica  sicurezza,
          la  partecipa  al  comune  nelle  cui liste il cittadino e'
          compreso;
              4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti  che
          hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle
          relative   liste,   in  base  al  certificato  dell'ufficio
          anagrafico,   attestante   l'avvenuta   cancellazione   dal
          registro  di  popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
          hanno acquistato la residenza  nel  comune,  sono  iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco del comune di  provenienza,  attestante  l'avvenuta
          cancellazione   da   quelle   liste.  La  dichiarazione  e'
          richiesta  d'ufficio  dal  comune   di   nuova   iscrizione
          anagrafica;
              5)  dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per motivi
          diversi dal compimento del 18 anno di eta' o del riacquisto
          del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.  Ai
          fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve acquisire presso
          l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario  giudiziale
          e  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza le certificazioni
          necessarie per accertare se l'interessato  e'  in  possesso
          dei  requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto
          nel comune.
             Le   variazioni   alle   liste   sono   apportate,   con
          l'assistenza  del  segretario, dalla commissione elettorale
          comunale che vi allega copia dei suindicati  documenti;  le
          stesse  variazioni  sono  apportate  alle liste di sezione.
          Copia del verbale relativo a tali operazioni  e'  trasmesso
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale competente per territorio ed al presidente  della
          commissione elettorale circondariale.
             La   commissione  elettorale  circondariale  apporta  le
          variazioni risultanti dagli anzidetti verbali  nelle  liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune.
             Alle   operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi e, in ogni caso, non oltre la  data  di  pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione di cui  ai  numeri  2,  3  e  4;  non  oltre  il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno
          anteriore  alla  data  delle elezioni, per le variazioni di
          cui al n. 1.
             Le deliberazioni della commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono
          essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
             Le deliberazioni della commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  al  n.  5,  unitamente
          all'elenco  degli  elettori  iscritti  ed   alla   relativa
          documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
          durante  i primi cinque giorni del mese successivo a quello
          della adozione delle variazioni  stesse.  Del  deposito  il
          sindaco  da'  preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
          affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
             Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti  commi  e'
          ammesso  ricorso  alla commissione elettorale circondariale
          nel termine di dieci  giorni,  rispettivamente  dalla  data
          della notificazione o dalla data del deposito.
             La  commissione  circondariale  decide  sui  ricorsi nel
          termine di quindici giorni dalla loro ricezione  e  dispone
          le  conseguenti  eventuali  variazioni.  Le  decisioni sono
          notificate agli interessati, a cura  del  sindaco,  con  le
          stesse modalita' di cui al comma precedente.
             Per  i  cittadini  residenti  all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29".