Art. 4.
  1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita  lista  aggiunta,
vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o
fino a che non siano cancellati d'ufficio.
  2.  Gli  elettori  iscritti  nella  lista aggiunta votano presso il
seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono.  A  tal  fine
essi  sono  assegnati,  previa suddivisione in appositi elenchi, alle
relative sezioni  elettorali;  in  caso  di  superamento  del  limite
massimo  di  ottocento  elettori  previsto per una sezione, essi sono
proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.