Art. 5.
  1. I cittadini dell'Unione  che  intendono  presentare  la  propria
candidatura  a  consigliere  comunale  devono  produrre, all'atto del
deposito  della  lista  dei  candidati,  oltre  alla   documentazione
richiesta  per  i cittadini italiani dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25  marzo  1993,  n.
81:
    a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza,
dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
    b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorita'
amministrativa  competente  dello  Stato membro di origine, dal quale
risulti  che  l'interessato  non   e'   decaduto   dal   diritto   di
eleggibilita'.
  2.  Ove  non  siano  ancora  stati  iscritti nelle liste elettorali
aggiunte del comune di  residenza,  i  cittadini  dell'Unione  devono
produrre   un   attestato   del   comune   stesso   circa  l'avvenuta
presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della  domanda
di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
  3.   La   commissione   elettorale   circondariale   comunica  agli
interessati le decisioni relative all'ammissione  della  candidatura,
con  espressa  avvertenza,  in  caso  di  ricusazione, che gli stessi
possono avvalersi delle  forme  di  tutela  giurisdizionale  previste
dalle norme vigenti.
  4.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano anche per la
presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
 
           Note all'art. 5:
             - Il D.P.R. 16 maggio 1960, n.  570,  approva  il  testo
          unico  delle  leggi per la composizione e la elezione degli
          organi delle amministrazioni comunali.
             - La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: "Elezione diretta
          del sindaco, del presidente della provincia, del  consiglio
          comunale e del consiglio provinciale".