Art. 5. 1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81: a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorita' amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non e' decaduto dal diritto di eleggibilita'. 2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte. 3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
Note all'art. 5: - Il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, approva il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. - La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".