IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  previdenziale  e  di adottare interventi a
sostegno  del  settore  giornalistico,  colpito  da  rilevante  crisi
economico-occupazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Disposizioni diverse in materia previdenziale
  1.  Per  i  lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data
anteriore  al  28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito
contributivo  per  il  diritto alla pensione di anzianita' durante il
periodo  di  prosecuzione  volontaria e comunque entro il 31 dicembre
1995,  continuano  a  trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio
1996,  le  disposizioni  in  materia  di decorrenza della pensione di
anzianita' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2.  La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che
fruiscano  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge
dell'indennita'  di  mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base
alle  procedure  avviate  anteriormente  a  tale  data ai sensi degli
articoli  4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni,  ove conseguano il requisito contributivo previsto dai
rispettivi    ordinamenti    durante    il   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita';".
  3.   Ai  lavoratori  disoccupati,  che  siano  stati  collocati  in
mobilita',  nelle  aree  nelle  quali  non  trovava  applicazione  la
disposizione  di  cui  all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1
settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge
n.  223  del  1991,  e  che  non  abbiano  raggiunto  o  non  possano
raggiungere  il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo
di  godimento  dell'indennita' di mobilita', a causa di provvedimenti
legislativi  successivi  alla  data anzidetta, puo' essere nuovamente
attribuita  l'indennita'  di  mobilita',  nella  misura pari a quella
ultima  percepita,  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto  fino  al momento della maturazione del diritto alla pensione
di  vecchiaia.  Per  poter beneficiare della presente disposizione, i
lavoratori  interessati  devono  presentare, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita
domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione,
che  provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il
conseguente  onere  per  l'erogazione  della  ulteriore indennita' di
mobilita'  a  livello  regionale.  Il  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale,  nei  limiti  di 13 miliardi di lire, stabilisce
proporzionalmente  gli  importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove
necessario,   gli   uffici  regionali  del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  nell'accoglimento  delle  istanze,  danno  priorita' ai
lavoratori  secondo  il  criterio  del  maggior  periodo  mancante al
raggiungimento  del  diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 13, del
decreto-legge  2  aprile  1996,  n. 180. L'onere di cui alla presente
disposizione e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  4.  All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato
in   lire   47   miliardi  per  l'anno  1996,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.