IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale e di adottare interventi a sostegno del settore giornalistico, colpito da rilevante crisi economico-occupazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni diverse in materia previdenziale 1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianita' durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1 gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianita' vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. La lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' sostituita dalla seguente: " a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';". 3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilita', nelle aree nelle quali non trovava applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1 settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991, e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita', a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, puo' essere nuovamente attribuita l'indennita' di mobilita', nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennita' di mobilita' a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze, danno priorita' ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180. L'onere di cui alla presente disposizione e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.